Al lavoratore, per
i periodi settimanali di sospensione dal lavoro o con prestazione ad
orario ridotto (ivi comprese quelle riguardanti il CdS), vengono
riconosciuti ed accreditati nella propria posizione previdenziale i
contributi figurativi che raggiungono il valore pari alla retribuzione che
sarebbe spettata entro il normale orario contrattuale.
Nel caso di
riduzione dell'orario di lavoro per CigO, CigS o CdS nelle medesime
settimane in cui vi è stata anche una prestazione lavorativa, ai
lavoratori interessati vengono contemporaneamente accreditati i contributi
figurativi e quelli effettivi.
L'INPS accredita
detti contributi sulla base dei dati salariali forniti dall'azienda, a
prescindere che la corresponsione dell'integrazione salariale avvenga
attraverso anticipazione da parte di questa ultima o mediante pagamento
diretto da parte dell'INPS.
I periodi in cui
viene corrisposta l'integrazione salariale sono da considerare «utili
d'ufficio» ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e alla
determinazione della misura della stessa.
Ciò significa che
i dati salariali che l'azienda fornisce all'INPS devono registrare
puntualmente e tempestivamente tutte le variazioni salariali che nei vari
periodi di sospensione dal lavoro (ovvero ad orario ridotto) intervengono
nella retribuzione globale di fatto per effetto delle rivalutazioni di
natura contrattuale, quali:
-
gli incrementi dei
minimi tabellari, gli scatti di anzianità o anche i passaggi automatici
d'inquadramento a livelli superiori, dovuti ad intese aziendali o a
rinnovi contrattuali;
-
gli effetti di
«trascinamento» (anche i più modesti) che si producono sulla
retribuzione aziendale ed individuale, soprattutto quando questa è
calcolata in misura percentuale su altri istituti salariali, come ad
esempio le maggiorazioni:
o
per prestazioni a turni diurni e notturni;
o
per lavoro fisso di notte;
o
per prestazioni a ciclo continuo o semi continuo con riposi
settimanali a scorrimento;
o
per lavoro domenicale.
Soprattutto nel
caso di sospensione dal lavoro di lunga durata, può verificarsi che talune
aziende, al momento della trasmissione dei dati salariali all'INPS, non
effettuino tali aggiornamenti.
Conseguentemente
l'INPS accredita nella posizione previdenziale individuale contributi
figurativi di valore inferiore a quelli corrispondenti alla dinamica reale
della retribuzione, condizione che si riflette poi negativamente sul
futuro trattamento pensionistico, se i periodi d'integrazione salariale
sono coincidenti con l'ultimo decennio che precede la liquidazione della
pensione.
Tale mancato
aggiornamento può altresì impedire, a chi ne avesse titolo, di ottenere la
corresponsione dell'integrazione salariale nella misura prevista dal
massimale più alto.
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