AMMORTIZZATORI SOCIALI

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI COMUNI A CigO – CigS - CdS

 

Contribuzione previdenziale figurativa

Al lavoratore, per i periodi settimanali di sospensione dal lavoro o con prestazione ad orario ridotto (ivi comprese quelle riguardanti il CdS), vengono riconosciuti ed accreditati nella propria posizione previdenziale i contributi figurativi che raggiungono il valore pari alla retribuzione che sarebbe spettata entro il normale orario contrattuale.

 

Nel caso di riduzione dell'orario di lavoro per CigO, CigS o CdS nelle medesime settimane in cui vi è stata anche una prestazione lavorativa, ai lavoratori interessati vengono contemporaneamente accreditati i contributi figurativi e quelli effettivi.

 

 L'INPS accredita detti contributi sulla base dei dati salariali forniti dall'azienda, a prescindere che la corresponsione dell'integrazione salariale avvenga attraverso anticipazione da parte di questa ultima o mediante pagamento diretto da parte dell'INPS.

 

 I periodi in cui viene corrisposta l'integrazione salariale sono da considerare «utili d'ufficio» ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e alla determinazione della misura della stessa.

 

 Ciò significa che i dati salariali che l'azienda fornisce all'INPS devono registrare puntualmente e tempestivamente tutte le variazioni salariali che nei vari periodi di sospensione dal lavoro (ovvero ad orario ridotto) intervengono nella retribuzione globale di fatto per effetto delle rivalutazioni di natura contrattuale, quali: 

  • gli incrementi dei minimi tabellari, gli scatti di anzianità o anche i passaggi automatici d'inquadramento a livelli superiori, dovuti ad intese aziendali o a rinnovi contrattuali;
  • gli effetti di «trascinamento» (anche i più modesti) che si producono sulla retribuzione aziendale ed individuale, soprattutto quando questa è calcolata in misura percentuale su altri istituti salariali, come ad esempio le maggiorazioni:

o           per prestazioni a turni diurni e notturni;

o           per lavoro fisso di notte;

o           per prestazioni a ciclo continuo o semi continuo con riposi settimanali a scorrimento;

o           per lavoro domenicale.

 

 Soprattutto nel caso di sospensione dal lavoro di lunga durata, può verificarsi che talune aziende, al momento della trasmissione dei dati salariali all'INPS, non effettuino tali aggiornamenti.

 

 Conseguentemente l'INPS accredita nella posizione previdenziale individuale contributi figurativi di valore inferiore a quelli corrispondenti alla dinamica reale della retribuzione, condizione che si riflette poi negativamente sul futuro trattamento pensionistico, se i periodi d'integrazione salariale sono coincidenti con l'ultimo decennio che precede la liquidazione della pensione.

 

 Tale mancato aggiornamento può altresì impedire, a chi ne avesse titolo, di ottenere la corresponsione dell'integrazione salariale nella misura prevista dal massimale più alto.