AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 PROCEDURE CONCORSUALI

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

 

 

La fonte di questo istituto è la legge 3 aprile 1979, n. 95 (meglio conosciuta come Legge Prodi) che, però, successivamente è stata sensibilmente modificata dal DLgs 8 luglio 1999, n. 270, a seguito della apertura (da parte della UE) di una procedura di infrazione in materia di “libera concorrenza”.

 

Ai sensi del citato decreto legislativo 270/99, una volta verificato che l’azienda richiedente risponda ai requisiti richiesti, viene concessa una (temporanea) autorizzazione all’esercizio di impresa.

 

 

Requisiti

Per poter accedere alla CigS con questa causale, le aziende devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

¨       aver contratto debiti in misura non inferiore ai tanto dell’attivo dello Stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite che del fatturato dell’ultimo esercizio;

¨       essere soggetta alla disciplina fallimentare ed aver riconosciuto lo “stato di insolvenza”;

¨       avere, da almeno un anno, non meno di 200 addetti con rapporto di lavoro subordinato (quindi escludendo i Co.co.co./Co.co.Pro.);

¨       sussistano concrete prospettive di riequilibrio economico dell’attività imprenditoriale.

 

 

Tali requisiti, in via alternativa, possono essere ottenuti attraverso:

 

A.    Cessione delle unità produttive o di parte di esse, con un programma che non può superare 1 anno, a cui corrisponderà un’Autorizzazione all’Esercizio di impresa di 1 anno.

Qualora non sia ancora avvenuta la cessione delle unità produttive ma sussista la concreta possibilità che questa avvenga a breve, ai sensi del DLgs 8 luglio 1999, n. 270 può essere concessa una proroga al trattamento di CigS di 3 mesi.

 

B.    Ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, con un programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni, a cui corrisponderà un’Autorizzazione all’Esercizio di impresa di 2 anni.

 

Nei periodi in cui viene autorizzato l’Esercizio di impresa (1 o 2 anni) è ammesso il trattamento di CigS (art. 7, comma 10 della legge 19 luglio 1993, n. 236).

 

Se invece non si realizza almeno una delle ipotesi di cui ai punti A. e B. ed il commissario straordinario richieda di porre termine all’esercizio d’impresa, il trattamento di CigS può essere corrisposto fino al momento in cui la procedura di amministrazione straordinaria venga convertita in fallimento (art. 7, comma 10 della legge 19 luglio 1993, n. 236): da questo momento si applica per intero quanto previsto dalla norma in caso di fallimento.

 

 

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