AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
PROCEDURE CONCORSUALI |
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA |
La fonte di questo
istituto è la legge 3 aprile 1979, n. 95 (meglio conosciuta come Legge
Prodi) che, però, successivamente è stata sensibilmente modificata dal
DLgs 8 luglio 1999, n. 270, a
seguito della apertura (da parte della UE) di una procedura di
infrazione in materia di “libera concorrenza”. Ai sensi del
citato decreto legislativo 270/99, una volta verificato che l’azienda
richiedente risponda ai requisiti richiesti, viene concessa una
(temporanea) autorizzazione all’esercizio di impresa. Requisiti Per poter accedere
alla CigS con questa causale, le aziende devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
¨
aver
contratto debiti in misura non inferiore ai
⅔
tanto dell’attivo dello Stato patrimoniale che dei ricavi provenienti
dalle vendite
che del fatturato dell’ultimo esercizio;
¨
essere soggetta alla disciplina fallimentare ed aver riconosciuto lo
“stato di insolvenza”;
¨
avere, da almeno un anno, non meno di 200 addetti con rapporto di
lavoro subordinato (quindi escludendo i Co.co.co./Co.co.Pro.);
¨
sussistano concrete prospettive di riequilibrio economico
dell’attività imprenditoriale. Tali requisiti, in
via alternativa, possono essere ottenuti attraverso: A. Cessione
delle unità produttive o di parte di esse, con un programma che
non può superare 1 anno, a cui corrisponderà un’Autorizzazione
all’Esercizio di impresa di 1 anno. Qualora non sia
ancora avvenuta la cessione delle unità produttive ma sussista la
concreta possibilità che questa avvenga a breve, ai sensi del DLgs 8
luglio 1999, n. 270 può essere concessa una proroga al trattamento di
CigS di 3 mesi. B.
Ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, con un
programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni, a cui
corrisponderà un’Autorizzazione all’Esercizio di impresa di 2 anni. Nei periodi in cui
viene autorizzato l’Esercizio di impresa (1 o 2 anni) è ammesso il
trattamento di CigS (art. 7, comma 10 della
legge 19 luglio 1993, n. 236). Se invece non
si realizza almeno una delle ipotesi di cui ai punti A. e B. ed il
commissario straordinario richieda di porre termine all’esercizio
d’impresa, il trattamento di CigS può essere corrisposto fino al
momento in cui la procedura di amministrazione straordinaria
venga convertita in fallimento (art. 7, comma 10 della legge 19
luglio 1993, n. 236): da questo momento si applica per intero quanto
previsto dalla norma in caso di fallimento.
Via G.B. Morgagni 27 - 00161 ROMA -
Tel:
++39 06 44.11.41
fax: ++39 06 44.23.58.49