AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
PROCEDURE CONCORSUALI |
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA |
In caso di
dichiarazione di fallimento di un’azienda, i lavoratori in
forza possono essere posti in CigS per 12 mesi (art. 3, comma 1 della
legge 23 luglio 1991, n. 223). Analogo
trattamento può essere riservato ai lavoratori in forza a:
¨
azienda in liquidazione coatta amministrativa (es.
cooperative);
¨
azienda sottoposta a sequestro o confisca ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575
(legge antimafia);
¨
azienda ammessa alla procedura di concordato preventivo con
cessione dei beni: se questo non viene omologato il periodo già
concesso di CigS verrà detratto da quello per fallimento. Se entro i 12 mesi
di prima concessione della CigS (attraverso la cessione o l’affitto
dei beni dell’azienda o di sue parti) si riscontrino fondate
prospettive di (anche parziale) reimpiego dei lavoratori, il curatore
fallimentare (o liquidatore o commissario giudiziale) può chiedere
ulteriori 6 mesi di PROROGA della CigS (art. 3, comma 2 della
legge 23 luglio 1991, n. 223).
Questa prospettiva
deve essere indicata nell’istanza di proroga e documentata attraverso
l’assunzione di impegni formali da parte dell’azienda acquirente o
affittuaria.