AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 

 

In caso di dichiarazione di fallimento di un’azienda, i lavoratori in forza possono essere posti in CigS per 12 mesi (art. 3, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223).

 

Analogo trattamento può essere riservato ai lavoratori in forza a:

¨       azienda in liquidazione coatta amministrativa (es. cooperative);

¨       azienda sottoposta a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge antimafia);

¨       azienda ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni: se questo non viene omologato il periodo già concesso di CigS verrà detratto da quello per fallimento.

 

Se entro i 12 mesi di prima concessione della CigS (attraverso la cessione o l’affitto dei beni dell’azienda o di sue parti) si riscontrino fondate prospettive di (anche parziale) reimpiego dei lavoratori, il curatore fallimentare (o liquidatore o commissario giudiziale) può chiedere ulteriori 6 mesi di PROROGA della CigS (art. 3, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223).

 

Questa prospettiva deve essere indicata nell’istanza di proroga e documentata attraverso l’assunzione di impegni formali da parte dell’azienda acquirente o affittuaria.