AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 CAUSALI E CONDIZIONI PER ACCEDERVI

CESSAZIONE DI ATTIVITA' 

 

In caso di cessazione di attività dell’azienda (anche se riguarda una o più unità produttive o parti della stessa) oppure di un settore di attività, le condizioni per l’accoglimento della domanda di CigS sono dettate dall’art. 2 del DM 18 dicembre 2002, n. 31826, il quale prevede la predisposizione da parte dell’azienda di un Piano di gestione dei lavoratori in eccedenza.

 

Questo Piano deve essere teso a ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che durante l’utilizzo della CigS (o nei 12 mesi successivi) non risulti funzionale alla ricollocazione lavorativa (anche parziale) dei suddetti lavoratori.  

vedi  nota D

 

NOTA BENE

 

L’art. 2 del DM 18 dicembre 2002, n. 31826:

Non si applica nei casi di aziende sottoposte a procedure concorsuali.

Si applica in tutti i casi di cessazione dell’attività, ivi compresi i casi di esclusione dalla CigS a causa del verificarsi di una delle cause di esclusione (di cui all’art. 3 del medesimo DM) che sono:

a)          l’attività produttiva è iniziata nel corso del biennio precedente la richiesta;

b)          l’attività produttiva non è stata effettivamente avviata;

c)          sono intervenuti, nel biennio precedente la richiesta, significativi mutamenti nell’assetto societario. Sono esclusi i casi in cui abbiano riguardato aziende controllate dalla stessa proprietà e che tali mutamenti sono finalizzati al contenimento dei costi di gestione.