AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
CAUSALI E CONDIZIONI PER ACCEDERVI |
CESSAZIONE DI ATTIVITA' |
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In caso di
cessazione di attività dell’azienda (anche se riguarda una o più unità
produttive o parti della stessa) oppure di un settore di attività, le
condizioni per l’accoglimento della domanda di CigS sono dettate
dall’art. 2 del DM 18 dicembre 2002, n. 31826, il quale prevede la
predisposizione da parte dell’azienda di un Piano di gestione dei
lavoratori in eccedenza. Questo Piano deve
essere teso a ridurre il ricorso alla mobilità, salvo che durante
l’utilizzo della CigS (o nei 12 mesi successivi) non risulti
funzionale alla ricollocazione lavorativa (anche parziale) dei
suddetti lavoratori. vedi
nota D NOTA BENE L’art. 2 del DM 18
dicembre 2002, n. 31826: Non si applica
nei casi di aziende sottoposte a procedure concorsuali. Si applica
in tutti i casi di cessazione dell’attività, ivi compresi i
casi di esclusione dalla CigS a causa del verificarsi di una delle
cause di esclusione (di cui all’art. 3 del medesimo DM) che sono:
a)
l’attività produttiva è iniziata nel corso del biennio precedente la
richiesta;
b)
l’attività produttiva non è stata effettivamente avviata;
c)
sono intervenuti, nel biennio precedente la richiesta, significativi
mutamenti nell’assetto societario. Sono esclusi i casi in cui abbiano
riguardato aziende controllate dalla stessa proprietà e che tali
mutamenti sono finalizzati al contenimento dei costi di gestione.