AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
CAUSALI E CONDIZIONI PER ACCEDERVI |
RISTRUTTURAZIONE |
L’approvazione del
programma è condizionata alle seguenti condizioni: a)
ristrutturazione aziendale per Programmi di 12 o 24 mesi. Il programma che
prevede l’istanza dell’azienda deve prevedere:
1.
la percentuale di investimenti destinati ad
impianti fissi, attrezzature e macchinari (direttamente funzionali al
ciclo produttivo) deve essere “preminente” rispetto al totale degli
investimenti previsti dal programma;
2.
indicazioni sull’attività formativa e di
riqualificazione professionale dei lavoratori presenti nell’impresa:
il numero dei lavoratori avviati a processi formativi non deve essere
inferiore al 30% del totale di quelli sospesi;
3.
il valore medio annuo degli investimenti per
immobilizzazioni (materiali ed immateriali) destinati alle unità
produttive interessate dalla CigS deve essere “significativamente”
superiore al valore medio degli investimenti effettuati nel biennio
precedente l’avvio del programma. Sono da comprendere negli
investimenti anche i costi di formazione ed i contributi pubblici
nazionali o comunitari;
4.
entità e tempi delle sospensioni del lavoro devono
essere ricollegabili al programma. I programmi di durata superiore a
12 mesi devono indicare il piano di gestione delle sospensioni e degli
esuberi, rispetto anche alle verifiche ispettive previste per le
proroghe nei semestri successivi il primo anno;
5. devono essere indicate le modalità di copertura del piano
di investimenti (risorse proprie, accesso al credito, finanziamenti
pubblici e comunitari). b)
ristrutturazione aziendale per proroghe complesse a 36 o 48
mesi. Sono considerati
“complessi” i processi produttivi in cui:
1. la
dimensione occupazionale dell’impresa non deve essere inferiore ai 100
addetti se trattasi di una sola unità produttiva; non inferiore ai 50
addetti se interessa più unità aziendali;
2. il
programma deve contenere indicazioni sugli investimenti e
sull’attività formativa: il numero dei lavoratori avviati a processi
formativi non deve essere inferiore al 30% del totale di quelli
sospesi;
3. sia
stata effettuato almeno l’85% degli investimenti previsti nel
programma del primo biennio (ivi compresi quelli per la formazione);
4. sia
necessario apportare modifiche tecniche al programma iniziale previsto
per il primo biennio, la cui realizzazione richieda ulteriori
investimenti (non meno del 20% di quelli previsti dal programma);
5. entità
e tempi delle sospensioni del lavoro devono essere ricollegabili al
programma. c)
ristrutturazione aziendale per proroghe complesse a 36 o 48
mesi connesse a ricadute occupazionali. Sono considerate
“rilevanti” le ricadute occupazionali se sono presenti le seguenti
condizioni: