AMMORTIZZATORI SOCIALI

 Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS)

 CAUSALI E CONDIZIONI PER ACCEDERVI

CRISI AZIENDALE 

 

L’intervento della CigS a seguito di crisi aziendale è previsto dall’art. 1, comma 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223. I criteri per accedervi sono contenuti nell’art. 1, punto 1, lettere a), b), c), d) e), nell’art. 2 del DM 18 dicembre 2002, n. 31826 e nella circolare MinLav n. 8 del 28 marzo 2003.

 

In sintesi, il DM 18 dicembre 2002, n. 31826:

¨       art. 1, punto 1, lettera a) - Stabilisce le condizioni economico-finanziarie (fatturato, risultati, indebitamento) nelle quali deve versare l’impresa richiedente; tali condizioni, nel biennio precedente, devono aver evidenziato un andamento negativo o involutivo (non è obbligatorio che si riscontrino perdite nel conto economico.).

¨       art. 1, punto 1, lettera b) - Richiede che l’andamento occupazionale risulti ridimensionato o, quantomeno, stabile; in particolare, nel biennio precedente o durante il periodo di CigS, non dovranno essere state effettuate nuove assunzioni (soprattutto quelle incentivate, come i CFL) salvo quelle derivanti da motivi “oggettivamente validi” (es.: professionalità non presenti in azienda).

¨       art. 1, punto 1, lettera c) - Vincola l’azienda alla predisposizione di un Piano di risanamento. Il Piano deve indicare le soluzioni (già attuate e quelle da attuare) atte a rimuovere le cause che hanno determinato lo stato di crisi; le soluzioni individuate devono riguardare ogni settore di attività dell’impresa (produttivo, commerciale e finanziario) e ciascuna delle unità produttive per le quali viene richiesta la CigS.

¨       art. 1, punto 1, lettera d) - Interviene se l’azienda, nel corso o entro il termine di intervento della CigS, preveda l’esistenza di esuberi strutturali. In tal caso la norma impone l’adozione di un Piano di gestione degli esuberi che deve (dettagliatamente e quantitativamente) indicare la ricollocazione in attività esterne all’impresa, eventuali auto-ricollocazioni o l’avvio di attività autonome da parte dei lavoratori in esubero.

vedi  nota C

¨       art. 1, punto 1, lettera e) - Nel caso in cui la crisi sia causata da eventi improvvisi ed imprevisti esterni all’impresa, richiede che venga documentata sia questa condizione che la non connessione di questi eventi con gli indirizzi assunti nella gestione aziendale.

 

Per poter essere accolta la domanda di CigS per crisi aziendale o cessazione di attività deve essere riscontrata la contestuale presenza delle condizioni di cui alle (seguenti) lettere a), b), c), d).

 

Solo nel caso di eventi improvvisi ed imprevisti esterni all’impresa di cui alla (seguente) lettera e) è sufficiente che siano presenti le condizioni di cui alle (seguenti) lettere  c), d) e cioè anche in assenza di quelle di cui alle lettere a), b).