AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Cassa integrazione guadagni Straordinaria (CigS) |
CAUSALI E CONDIZIONI PER ACCEDERVI |
CRISI AZIENDALE |
L’intervento della
CigS a seguito di crisi aziendale è previsto dall’art. 1, comma 5
della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
I criteri per accedervi sono contenuti nell’art. 1, punto 1, lettere
a), b), c), d) e), nell’art. 2 del
DM
18 dicembre 2002, n. 31826 e nella circolare MinLav n. 8 del 28
marzo 2003. In sintesi, il DM
18 dicembre 2002, n. 31826:
¨
art.
1, punto 1, lettera a) - Stabilisce le condizioni
economico-finanziarie (fatturato, risultati, indebitamento) nelle
quali deve versare l’impresa richiedente; tali condizioni, nel biennio
precedente, devono aver evidenziato un andamento negativo o involutivo
(non è obbligatorio che si riscontrino perdite nel conto economico.).
¨
art.
1, punto 1, lettera b) - Richiede che l’andamento occupazionale
risulti ridimensionato o, quantomeno, stabile; in particolare, nel
biennio precedente o durante il periodo di CigS, non dovranno essere
state effettuate nuove assunzioni (soprattutto quelle incentivate,
come i CFL) salvo quelle derivanti da motivi “oggettivamente validi” (es.:
professionalità non presenti in azienda).
¨
art.
1, punto 1, lettera c) - Vincola l’azienda alla predisposizione di un
Piano di risanamento. Il Piano deve indicare le soluzioni (già attuate
e quelle da attuare) atte a rimuovere le cause che hanno determinato
lo stato di crisi; le soluzioni individuate devono riguardare ogni
settore di attività dell’impresa (produttivo, commerciale e
finanziario) e ciascuna delle unità produttive per le quali viene
richiesta la CigS.
¨
art.
1, punto 1, lettera d) - Interviene se l’azienda, nel corso o entro il
termine di intervento della CigS, preveda l’esistenza di esuberi
strutturali. In tal caso la norma impone l’adozione di un Piano di
gestione degli esuberi che deve (dettagliatamente e quantitativamente)
indicare la ricollocazione in attività esterne all’impresa, eventuali
auto-ricollocazioni o l’avvio di attività autonome da parte dei
lavoratori in esubero. vedi nota C
¨
art.
1, punto 1, lettera e) - Nel caso in cui la crisi sia causata da
eventi improvvisi ed imprevisti esterni all’impresa, richiede che
venga documentata sia questa condizione che la non connessione di
questi eventi con gli indirizzi assunti nella gestione aziendale. Per poter essere
accolta la domanda di CigS per crisi aziendale o cessazione di
attività deve essere riscontrata la contestuale presenza delle
condizioni di cui alle (seguenti) lettere a), b), c), d). Solo nel caso di
eventi improvvisi ed imprevisti esterni all’impresa di cui alla
(seguente) lettera e) è sufficiente che siano presenti le condizioni
di cui alle (seguenti) lettere c), d) e cioè anche in assenza di
quelle di cui alle lettere a), b).