AMMORTIZZATORI SOCIALI |
Contratti di Solidarietà (CdS) |
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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ NELLE AZIENDE MINORI |
L'art. 5, comma S della legge 19 luglio 1993, n. 236 ha previsto una seconda forma di Contratto di Solidarietà che può essere utilizzata nelle seguenti imprese: Aziende dove non trova applicazione la CIGS e che hanno aperto la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Imprese artigiane anche con meno di 16 dipendenti.
La prestazione economica consiste in un contributo pari al 50% del «monte retributivo» non percepito a seguito della riduzione d'orario, che viene ripartito a metà tra lavoratori ed azienda.
Nelle aziende artigiane l'erogazione del suddetto contributo è condizionata dalla corresponsione ai lavoratori da parte dell'Ente bilaterale di una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota di contributo pubblico destinato ai lavoratori e cioè il 12,50%.
Il contributo pubblico, una volta accertato il diritto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene erogato in rate trimestrali e per una durata che non può superare i due anni.
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