Legge 0048 (1988.02.29)
Legge 29 febbraio 1988, n. 48 (G.U. 1° marzo, n. 50)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1987, N. 536, RECANTE FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, PROROGA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO, INTERVENTI PER SETTORI IN CRISI E NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'INPS.
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Articolo 7 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'art.1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, ferma restando la procedura ivi prevista, fino ad un massimo di 24 mesi.
2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'art.1 del decreto-legge menzionato nel comma 1 si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.
3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all'art.1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, e' determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per la facoltà di proroga di cui al comma 1 e' stabilito in 36 mesi.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'art.26 della legge 21 dicembre 1978, n.845.
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