Dipartimento Politiche Attive del Lavoro

 

 CODICE CIVILE

 

LIBRO IV - DELLE OBBLIGAZIONI

TITOLO I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE

Capo II: Dell'adempimento delle obbligazioni

Sezione I: Dell'adempimento in generale

 

Art. 1176

Diligenza nell'adempimento

 

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167).

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivitą professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivitą esercitata (1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).