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Dipartimento Politiche Attive del Lavoro |
CODICE CIVILE
LIBRO IV - DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo II: Dell'adempimento delle obbligazioni Sezione I: Dell'adempimento in generale
Art. 1176 Diligenza nell'adempimento
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 1768, 2148, 2167). Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivitą professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivitą esercitata (1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236).
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