circ. MinLav 56-02 (2002.11.25)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE
Circolare n. 56/02 Prot. 55390 del 25/11/2002
Alle Direzioni Regionali del Lavoro Alle Direzioni Provinciali del Lavoro - (per il tramite delle D.R.L.) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato per il Coordinamento per L'Occupazione (c.a. Dott. Borghini) - Via Po 14 Pal. Tergale 1° piano - 00100 ROMA Agli Assessorati Regionali per il Lavoro e Politiche per L'occupazione Alla segreteria dell'On.le Ministro Al Gabinetto dell'On.le Ministro Al Sottosegretario di Stato - Dott. Brambilla Al Sottosegretario di Stato - On.le Sacconi Al Sottosegretario di Stato - On.le Sestini Al Sottosegretario di Stato - On.le Viespoli Alle Divisioni I delle D. G. Al Presidente del Comitato Istruttoria Tecnica Intervento Straordinario Integrazione Salariale Al S.E.C.I.N. All'Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità Al Comando Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro - Via Pastrengo 22, 00185 - ROMA Alla C.G.I.L. - Corso d'Italia 25, 00198 - ROMA Alla C.I.S.L. - Via Po 21, 00198 - ROMA Alla U.I.L. - Via Lucullo 6, 00187 - ROMA Alla U.G.L. - Via Margutta 19, 00187 - ROMA Alla CONF.S.A.L. - V.le Trastevere 60, 00153 - ROMA Alla R.D.B. - Via Appia Nuova 96, 00183 - ROMA Alla C.I.S.A.L - V.le Giulio Cesare 21 - ROMA Alla C.I.D.A. - Via Nazionale 75, 00184 - ROMA Alla Federazione Nazionale della - Stampa Italiana – F.N.S.I. - Corso V. Emanuele II, 349, 00186 – ROMA Alla Confagricoltura - C.so Vittorio Emanuele 101, - 00186 - ROMA Alla Confedederazione Italiana Agricoltori - Via Mariano Fortuny 20, 00196 - ROMA Alla Col diretti - Via XXIV Maggio 43, 00187 - ROMA Alla Confcommercio - Piazza G.Belli 2, 00158 - ROMA Alla Confartigianato - Via San Giovanni in Laterano 152, 00184 - ROMA Alla Confederazione Nazionale Artigianato, Piccola e Media Impresa (C.N.A.) - Via G. A. Guattani 13, 00161 - ROMA All'Associazione Artigiani C.A.S.A. - Via Flaminio Ponzio 2, 00153 - ROMA Alla CONFAPI - Via Colonna Antonina 52, 00186 - ROMA Alla Confindustria - V.le dell'Astronomia 30, 00144 - ROMA Alla Confesercenti - Via Nazionale 60, 00184 - ROMA Alla Confederazione Cooperative Italiane - Via dei Gigli 21 00186 - ROMA Alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Via G. A. Guattani 9, 00161 - ROMA All'Associazione Generale Cooperative Italiane - Via Tirso 26, 00198 - ROMA All'Unione Nazionale Cooperative Italiane - Via S. Sotero 32, 00165 - ROMA Alla Federazione Italiana Editori - Giornali – F.I.E.G. - Via Piemonte 64, 00187 - ROMA All'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro - Via C. Colombo 456, 00145 - ROMA All' I.N.P.S. - Via Ciro il Grande 21, 00144 - ROMA All'I.N.P.G.I. - Via Nizza 35, 00198 - ROMA All'I.N.P.D.A.I. - V.le delle Province 196, 00162 - ROMA
Oggetto: Cassa Integrazione guadagni straordinaria in favore dei dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270/99.
Con la circolare n. 48/2000 del 13/07/2000, di cui ad ogni buon fine si allega copia, sono stati impartite precise direttive circa l'applicazione del trattamento CIGS nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende che avviano la procedura di amministrazione straordinaria, secondo la procedura prevista nel decreto legislativo 270/99.
In particolare nella predetta circolare, che richiamava una precedente nota del 12/06/2000 della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale di risposta al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato (vedere allegati), veniva previsto che qualora una società, una volta dichiarato lo stato d'insolvenza, venisse successivamente assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, il conseguente trattamento CIGS poteva retrodatare dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in applicazione dell'articolo 7 comma 10 ter della legge 608 del 1996.
Al contrario nel caso in cui, non sussistendo le condizioni per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, il Tribunale avesse dichiarato il fallimento dell'azienda, il curatore fallimentare poteva richiedere il beneficio dell'integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, a far data dalla dichiarazione del fallimento stesso.
Con recente nota del 15/11/2002 (vedere allegato) la scrivente Direzione Generale ha ritenuto opportuno, dopo una più attenta lettura delle sopraccitate normative, anche a seguito di fattispecie aziendali che hanno evidenziato peculiari aspetti socialmente rilevanti, svolgere considerazioni che, in parte, rivedono l'orientamento espresso con la richiamata nota del 12/06/2000.
Si evidenzia, infatti che la dichiarazione dello stato di insolvenza accerta, già di per se stessa, una situazione patologica dell'azienda, cui il legislatore, nella riforma della procedura dell'amministrazione straordinaria, ha assegnato carattere di prima valutazione sui futuri possibili interventi di risanamento.
La fase procedurale successiva, sia essa l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero la dichiarazione di fallimento, non fa venir meno l'oggettiva situazione di difficoltà aziendale.
Pertanto, ai fini del trattamento CIGS, l'articolo 7 comma 10 ter, della legge 236/93, ovvero l'articolo 3 della legge 223/91, possono applicarsi dalla data del provvedimento di dichiarazione dello stato di insolvenza alla successiva procedura cui sarà assoggettata la società (amministrazione straordinaria o fallimento).
Rimane fermo che, nell'applicazione dell'articolo 3 della legge 223/91, il trattamento CIGS non potrà superare la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, decorrenti dal momento dello stato di insolvenza.
IL DIRETTORE GENERALE Matilde Mancini
ALLEGATO n. 1 - nota 15 novembre 2002 n.55176 ALLEGATO n. 2 - circolare n. 48 del 13 luglio 2000 ALLEGATO n. 3 - nota 12 giugno 2000 n.103414 ALLEGATO n. 4 - nota 24 marzo 2000 n. prot. 717542
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