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I sindacati scrivono al Ministro Damiano | |
Lettera al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Egregio Ministro,
nel condividere l’intento di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e degli infortuni in edilizia che ha motivato la presentazione di emendamenti al D.L. 223/2006 e certi di dare un contributo volto al medesimo fine, riteniamo utile sottolineare alcuni punti degli stessi che risultano contraddittori o insufficienti e auspichiamo le opportune modifiche.
Roma 19 luglio 2006
Osservazioni Feneal, Filca, Fillea agli emendamenti al Decreto Legge 223/06 relativi all’edilizia
Art.36 bis, comma 1:
la percentuale del 20% di personale “irregolare” è riferito al totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere; sarebbe necessario definire il cantiere come unica unità produttiva, comprensiva dei subaffidatari, altrimenti la norma può essere di difficile applicazione e necessita di dispositivi amministrativi attuativi, per i quali le Organizzazioni sindacali dell’edilizia richiedono un tavolo di confronto.
Le reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, fanno riferimento solo alla legge 66/2003, escludendo le violazioni alla disciplina contrattuale, altrettanto rilevanti; è indispensabile colmare l’omissione.
Comma 2:
va chiarito che cosa si intende per regolarizzazione dei lavoratori (p.es. denuncia e versamento di tutto il dovuto agli enti previdenziali e assicurativi e alle Casse edili?), stante il fatto che non ci sono riferimenti di legge.
E’ necessario coordinare la disposizione con la modifica della Legge Bossi-Fini, altrimenti la disposizione è inapplicabile nei casi – frequentissimi - di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (come possono essere “regolarizzati”? Stante la attuale impossibilità di regolarizzarli, perdura il sequestro del cantiere? O invece la regolarizzazione consiste nei provvedimenti di espulsione?).
Comma 3:
la tessera di riconoscimento del lavoratore è utile che contenga anche la posizione di iscrizione alla Cassa edile.
Comma 8:
Le Casse Edili devono essere quelle costituite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie dei CCNL.
Emendamenti relativi all’edilizia presentati dal Governo al D.L. 223/2006 Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente: Articolo 36 bis
(Misure urgenti.
per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza
nei luoghi
1. Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di' un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma1, lettera c), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di remerete violazioni alla disciplina materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato comma 1: a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3.. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1 ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera dì riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. 1 datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere della tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprite 2004, n. 124. 6. L'articolo 86, :comma 10-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "10-bias Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, I datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, can modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa. 7. All articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 sono apportate le seguenti .modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione dalle sanzioni .già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 1.2.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di curo 150 per Ciascuna giornata di lavoro effettivo. t'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”; b) il comma 5 sostituito dal seguente: "`5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. ".
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n,. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
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©Grafica web michele Di lucchio