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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATERIZI E MANUFATTI IN CALCESTRUZZO
1 OTTOBRE 1999/30 SETTEMBRE 2003
Art. 31. —
Ambiente di lavoro -
Rappresentanti lavoratori per la sicurezza
A) Le parti, nel ribadire l’esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell’ambito degli incontri previsti dal punto 1) della parte generale (relazioni industriali) del C.C.N.L., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali.
Inoltre, per quanto riguarda l’impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell’ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le Aziende forniranno altresì alle R.S.U. informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall’ art. 4, ultimo comma e dall’ art. 24, paragr. 14 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale».
Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale nocività, le visite mediche, nonché il registro dei dati ambientali si fa riferimento al D. Lgs. n.626/94 e successive modificazioni.
B) In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 e dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995 si concorda la seguente disciplina in merito ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
1) Numero dei rappresentanti
a) All’atto della costituzione della R.S.U., in tutte le aziende o
unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il
rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
n. 1 rappresentante nelle aziende o unità
produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
n. 3 rappresentanti nelle aziende o unità
produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti.
Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive in cui si è già costituita la R.S.U., la stessa
designa al proprio interno il rappresentante per la sicurezza, la cui nomina
sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi
in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle
unità produttive dove operino le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali aderenti
alle confederazioni firmatarie dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995, il
rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo
le procedure da tale accordo richiamate per le aziende con un numero di
dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
In
assenza delle rappresentanze sindacali di cui sopra, il rappresentante per la
sicurezza è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno a suffragio
universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti
espressi.
Prima
dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell’elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al
datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori
iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in
prova che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si
applicheranno le specifiche norme dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
2) Modalità e
procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza.
Per
quanto concerne le modalità e le procedure per l’elezione o designazione del
rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni
sulla materia di cui all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e del relativo
Regolamento d’attuazione.
3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le
attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, sono quelle previste dall’art.
19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626.
4) Modalità di
consultazione - informazioni e documentazione aziendale
Per
quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la
documentazione aziendale, si intendono richiamati i punti 2.2 e 2.3, parte I
dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
5) Permessi
Nelle
aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i rappresentanti
per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le R.S.U., utilizzano
permessi retribuiti pari a 40 ore annue
per l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs n° 626/94.
Nelle
aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a
quanto previsto dalla parte I, punto 1.1 dell’accordo interconfederale 22 giugno
1995.
6) Permessi per la
formazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle 32
ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun rappresentante per
la sicurezza di cui alla parte I, punto 3) dell’accordo interconfederale 22
giugno 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti,
dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della
formazione di base che di quella specifica.
7) Riunioni periodiche
In
applicazione del comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. n° 626/94, le riunioni
periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su
ordine del giorno scritto.
Il
rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Nota a verbale
Le
parti si danno atto che il rappresentante per la sicurezza è l’interlocutore
istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto
a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute in relazione alla sua
funzione nel rispetto del segreto industriale.
La
Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già precisato —
e ferme restando le previsioni dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e le
competenze degli organismi da questo previsti — avrà le funzioni ed i compiti
illustrati dall’art. 20 del D.L. 626/94 e si occuperà delle sue modalità
applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie o conflittualità.
Le parti
si danno atto che i diritti derivanti ai rappresentanti per la sicurezza dalla
presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall’art. 9 della
legge 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Le parti nel
condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di legge e
regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,
convengono sull’opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione di
uno dei due incontri dell’Osservatorio, l’andamento del fenomeno infortunistico
nei settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo scopo di dare
un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della
prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni
statistiche, su dati che l’Osservatorio raccoglierà ed elaborerà in forma
aggregata, atti a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli
eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
Con
cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di estendere le
rilevazioni dell’Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di
rischio con l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione,
sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale, ove necessario,
si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il
rafforzamento della prevenzione.
Art. 32. — Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell’art. 33.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;
b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o in altre norme, fino al raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
L’azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate.
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto ai lavoratori sempreché l’infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall’INAIL.
L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte dell’INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
Per l’eventuale periodo d’infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
L’azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte a suo carico.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non provveda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
Chiarimenti a verbale
1) I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall’Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all’art. 26 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale.
2) L’integrazione dovuta dall’azienda si ricava per differenza tra la retribuzione lorda mensile e l’indennità corrisposta dall’Istituto opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico del lavoratore.