
- Home
- Segretario Generale
- Segreteria Nazionale
- Dipartimenti
- Documenti
- Contrattazione
- News
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CEMENTO CALCE GESSO E MALTA SETTORE INDUSTRIA
AGOSTO 1999/LUGLIO 2003
Art.
5
Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
A)
1.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le
condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i
valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica
fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero,
in assenza di dette norme, dalle tabelle dell’American Conference of
Governmental Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese
effettuata a cura dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
2. Potrà essere affidata ai servizi di igiene
ambientale e medicina del lavoro delle Aziende sanitarie locali di cui
all’art.14 legge 833/1978, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico
scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.(rappresentante per la
sicurezza) la rilevazione dei fattori di nocività ed insalubrità.
Gli oneri
per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico
scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S. sono a carico
dell’azienda.
Il
personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e
sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento
dei compiti affidatigli.
In
condizione di normalità le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non
superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazioni per le
posizioni significative verificate con il rappresentante per la sicurezza.
I risultati
delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati
ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta della R.L.S. ,
formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la
Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici
che hanno effettuato le rilevazioni.
3. I risultati delle rilevazioni ambientali –
fermo restando quanto previsto dall’art.2105 c.c. – saranno raccolti in un
registro detto dei “Dati ambientali”, istituito presso lo stabilimento,
conservato dalla Direzione e a disposizione della R.L.S. per consultazione.
4. Viene pure istituito un registro dei
“Dati biostatistici” destinato a raccogliere le statistiche afferenti le
assenze, per reparti di lavoro dovute ad infortunio, malattia o malattia
professionale. Anche tale registro così come il registro aziendale degli
infortuni i cui all’art.403 DPR 547/1955, sarà conservato a cura della Direzione
aziendale e resterà a disposizione della R.L.S. per consultazione.
5. I lavoratori saranno sottoposti alle visite
mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre si
ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini
sull’ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai
commi precedenti del presente articolo, che individuano situazioni di
particolare nocività.
Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei
risultati delle rilevazioni ambientali, sarà data notizia alla R.L.S. e per suo
tramite alle RSU. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad
Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici
specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale
e R.L.S. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti
specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti
Istituti assicurativi e previdenziali.
6. Viene istituito il libretto personale sanitario e
di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui
sopra nonché i dati analitici concernenti:
-
eventuali visite di assunzione;
-
visite periodiche effettuate dall’Azienda per obbligo di legge;
-
controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma
del secondo
comma dell’art.5 della legge 20 maggio 1970, n.300;
-
visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti
specializzati di diritto
pubblico a norma del terzo comma dell’art.5 della legge 20 maggio 1970,
n.300;
-
infortuni sul lavoro;
-
malattie professionali;
-
assenze per malattia ed infortunio.
7. Per l’igiene sul lavoro e la prevenzione
infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che
disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei
mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l’approvvigionamento
dell’acqua potabile negli stabilimenti, l’istituzione di bagni e docce e
l’installazione di spogliatoi.
8.
Le Aziende cureranno che nell’ambito delle unità produttive, ivi comprese
le miniere e le cave, i lavoratori siano informati anche attraverso iniziative
di carattere formativo e, se del caso, attraverso appositi supporti a stampa:
-
sui rischi specifici cui sono esposti, sulle norme di sicurezza e sulle
disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
-
sui mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti
legislativi per
la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.
B) 1.
I lavoratori in tutte le unità produttive all’atto della elezione della RSU
eleggono, tra i componenti
la RSU, il rappresentante per la sicurezza (R.L.S.) di cui al D.Lgs 626/94 nei
seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle unità produttive che occupano da
16 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da
201 a 1000 dipendenti;
- 6
rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200
dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza superiore a 20 km
dallo stabilimento, è eletto nell’ambito delle RSU apposito rappresentante per
la sicurezza tra i lavoratori della cava, in aggiunta e con proprie specifiche
competenze e funzioni rispetto al RLS come sopra stabilito.
Il RLS
rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute secondo la disciplina
del presente articolo ed è l’interlocutore della direzione aziendale
nell’esercizio delle proprie competenze, all’interno dello stabilimento e delle
relative pertinenze.
Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di
cui all’art. 14 comma 5 del presente contratto, verrà data indicazione
espressa dei nominativi dei componenti la RSU eletti rappresentanti per la
sicurezza.
2.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art.19, comma 2, del
D.Lgs.626/1994 nonché per la partecipazione ad iniziative formative concernenti
la materia dell’igiene e della sicurezza del lavoro, attuate con gli strumenti e
nelle forme di cui alla parte II, pt.2) dell’accordo interconfederale 22.6.1995
(organi paritetici territoriali), le Aziende metteranno a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza un monte ore di permessi retribuiti pari a:
-
48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
-
88 ore annue nelle unità produttive da 101 a 200 dipendenti;
-
128 ore annue nelle unità produttive oltre 200 dipendenti.
I permessi debbono essere richiesti dai rappresentanti per
la sicurezza di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in
caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i del/i beneficiario/i. Il godimento
dei permessi non deve pregiudicare l’andamento dell’attività produttiva.
Per
l’espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art.
19 D.Lgs. citato, i rappresentanti per la sicurezza potranno disporre del tempo
strettamente necessario per lo svolgimento dei compiti stessi senza pregiudizio
né della retribuzione né dei permessi retribuiti come più sopra definiti e loro
spettanti.
Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già
concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di
cui sopra i rappresentanti per la sicurezza potranno avvalersi, per
l'espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti
spettanti alla RSU. In tal caso la richiesta per la fruizione dei relativi
permessi sarà effettuata dalla RSU secondo le modalità fissate per i permessi
spettanti alla RSU e di cui all’art. 14 del presente contratto indicando il/i nominativo/i del/i
beneficiario/i.
3. Il rappresentante per la sicurezza ha le
competenze e svolge i compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/1994 e in
particolare:
- presenzia alle rilevazioni ambientali nonché alla trascrizione
dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici;
-
è consultato sulle iniziative aziendali di informazione/formazione dei
lavoratori in
materia di
sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
-
è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla sicurezza
nell’ambiente di lavoro e riceve informazioni sui mezzi
e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova
sostanza che comporti potenziali rischi;
-
riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo
produttivo di residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della
specifica normativa sulla materia;
-
riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali
di cui al DPR 915/1982;
-
avverte il responsabile dell’Azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
-
è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di sicurezza
predisposti
dall’Azienda.
Per le visite ai luoghi di lavoro il rappresentante per la
sicurezza, contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie,
preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da
questi incaricato, presente nell’unità produttiva. In presenza di situazioni di
oggettiva gravità ed emergenza, fermo restando l’obbligo del preavviso alla
Direzione aziendale, il RLS, in caso di dichiarato impedimento della stessa
Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro
interessato dall’emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le
esigenze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla legge (es.:
art. 339 D.P.R. 547/55).
*****
Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai
rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le
finalità previste dall’art.9 della legge 300/1970, in materia di ricerca,
elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei punti
A e B del presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale 22
giugno 1995 e, per quanto riguarda la designazione e/o elezione del
rappresentante per la sicurezza, semprechè i lavoratori
non abbiano ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente
c.c.n.l., all’accordo 22/11/1995, punto 3, sottoscritto dalle parti stipulanti
il presente contratto nazionale di lavoro.
C)
Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di
legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,
convengono sulla opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione
della informativa, l’andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti
dal presente contratto, sulla base di dati raccolti dalla Organizzazione
imprenditoriale.
Allo scopo di dare un contributo di conoscenza e
suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione entro la fine di
ciascun anno pari si terrà una sessione di informativa nazionale di
settore sulla sicurezza nella quale saranno congiuntamente valutate le
risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l’Organizzazione
imprenditoriale raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atte a rilevare la
frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti
per grandi aree territoriali.
In occasione della 1^ sessione della anzidetta informativa
di settore sulla sicurezza le parti esamineranno la possibilità di estendere le
rilevazioni di parte imprenditoriale, da portare al tavolo delle valutazioni
congiunte, alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio
con l’obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione,
sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale potrà farsi
carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della
prevenzione.