
- Home
- Segretario Generale
- Segreteria Nazionale
- Dipartimenti
- Documenti
- Contrattazione
- News
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI
1 OTTOBRE 99/30 SETTEMBRE 2003
Art. 22. -
Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un
preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli
ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del D.P.R. 19.3.1956, n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà
gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere,
occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle
disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi
consegnatigli.
Art. 23. -
Ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire l’esigenza del rispetto
delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro,
esamineranno, nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio paritetico prevista
dal vigente C.c.n.l., le proposte di legge e le iniziative di carattere
normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia o
nell’ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di
individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli
Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle
cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle
Autorità locali (Regioni, Province, ecc.).
Inoltre, per quanto riguarda l’impatto ambientale
in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a
livello territoriale o comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto
della necessità che tali problematiche vengano rappresentate all’Osservatorio
paritetico nazionale di cui alle “Relazioni industriali” per attivare le
indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici
indicazioni che possano essere utilizzate nelle singole sedi periferiche quale
base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
L’Osservatorio potrà, altresì, svolgere un ruolo
di coordinamento di indirizzo per le attività dei Comitati paritetici di cui al
presente articolo, ove costituiti.
Per i fini di cui sopra viene costituita,
nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, una apposita sezione incaricata di
seguire le problematiche relative all’ambiente e sicurezza.
La Sezione avrà anche il compito di raccogliere ed
esaminare dati sull’andamento degli infortuni e sulle tipologie degli stessi,
nonché su ogni altro elemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle
parti o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti (Inail, Asl,
Enti di ricerca o studio operanti a livello nazionale o nei territori).
I risultati dell’attività della Sezione
dell’Osservatorio nazionale formeranno oggetto di esame tra le parti a livello
nazionale, in un apposito incontro annuale nel quale verranno individuate anche
eventuali proposte sul piano normativo, per le misure di prevenzione, per la
formazione e informazione dei lavoratori, R.L.S. e R.S.P.P.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino
modifiche ambientali o l’impiego di nuove sostanze suscettibili d’esporre a
rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche
(tecnico-mediche) esistenti, dando immediata informazione al R.L.S. delle
sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di
prevenzione che l’azienda intende adottare e nel caso in cui, in relazione alle
medesime innovazioni, si determinino modifiche rilevanti per l'occupazione e
l'organizzazione del lavoro, la medesima informativa verrà estesa anche alla
RSU.
Le aziende, per ogni singola unità produttiva,
predisporranno un regolamento interno per l’applicazione delle norme di legge e
di contratto in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, in armonia con
quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, sulla base di eventuali
indicazioni fornite dall’Osservatorio.
Copia del Regolamento verrà consegnata al R.L.S. e
per il suo tramite
alla R.S.U. e distribuita ai lavoratori e sarà comunque consultabile in luogo
accessibile agli stessi.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è
sancito dall’art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, e dall’art. 4 del D. Lgs.
19 settembre 1994 n. 264, è prevista, secondo le disposizioni del predetto
Decreto legislativo, l’istituzione della cartella personale sanitaria e di
rischio, sulla quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
-
eventuali visite di assunzione;
-
visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
-
controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a
norma del
2° comma, art. 5, della legge 20.5.1970, n. 300;
-
visite di idoneità fisica effettuate a norma del 3° comma dell’art. 5
della
legge 20 maggio 1970, n. 300;
-
infortuni sul lavoro;
-
malattie professionali;
-
assenze per malattia e infortunio.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite
mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché alle altre che
possono derivare dall’applicazione del D. Lgs. 626/94.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel
presente accordo realizza le finalità previste dall’art. 9 della legge 20 maggio
1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure
idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
In aree territoriali, caratterizzate da una
significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere istituiti
Comitati paritetici per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli
infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica
anche dei delegati alla sicurezza e le misure utili ad abbattere i fattori di
rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali contraenti e da rappresentanti
designati dalle Associazioni territoriali aderenti ala Confindustria, i quali
decideranno all’unanimità. La partecipazione al Comitato è gratuita.
In applicazione del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, del
D. Lgs. 25.11.1996 n. 624 per quanto applicabile e dell’Accordo interconfederale
22 giugno 1995, si conviene quanto segue in materia di Rappresentanti per la
sicurezza:
1)
Numero dei rappresentanti per la sicurezza:
Fermo restando che i rappresentanti per la
sicurezza, nelle Aziende con più di 15 dipendenti, sono individuati tra i
componenti la R.S.U., il numero di detti rappresentanti è stabilito come segue:
-
1 rappresentante nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti;
-
3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000
dipendenti;
-
6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000
dipendenti.
2)
Permessi:
Nelle aziende fino a 15 dipendenti al
rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19
del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue,
nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonchè pari a
30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15
dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti
dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il
predetto monte ore.
Nelle aziende o unità produttive che occupano
più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai
permessi già previsti per le R.S.U., utilizzano permessi retribuiti pari a 40
ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti
dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 citato, non viene utilizzato
il predetto monte ore.
I permessi di cui sopra dovranno essere
richiesti, per iscritto, almeno 24 ore prima del loro utilizzo.
I permessi di cui sopra assorbono, fino a
concorrenza, quanto già eventualmente concesso in sede aziendale allo stesso o
ad analogo titolo.
3)
Designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza
Nelle Aziende fino a 15 dipendenti, nel caso in
cui sia stato eletto o designato il "rappresentante sindacale" di cui all'art.
44 del vigente C.c.n.l., il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sarà assunto dal medesimo, previa ratifica dell'assemblea dei
lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza eventualmente
eletto in base ai punti successivi decade dal mandato ricevuto, essendo
sostituito dal rappresentante sindacale con ratifica dell’assemblea dei
lavoratori.
Nel caso in cui tale rappresentante sindacale non
vi sia, si procede alla elezione del R.L.S. con le modalità di seguito
riportate.
I lavoratori eleggono il proprio rappresentante
direttamente, al loro interno, in una riunione esclusivamente dedicata a tale
scopo, utilizzando un’ora di assemblea retribuita, secondo le norme del
C.c.n.l..
L'elezione si svolge a suffragio universale
diretto e a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto
la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di
loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle
schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale deve contenere l'indicazione del numero
degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e
deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti
a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori, non in prova, con
contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o
unità produttiva.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di
lavoro comunica, per il tramite dell'Associazione industriali della provincia,
il nominativo eletto al Comitato Paritetico di cui al presente articolo, ove
costituito ed operante, o all’Organismo paritetico provinciale di cui all’A.I.
22.6.1995 negli altri casi.
La competenza all’esame e alla definizione delle
controversie eventualmente insorte in occasione delle elezioni compete solo ed
esclusivamente ai Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove
costituiti ed operanti, e all’Organismo paritetico provinciale di cui all’A.I.
22.6.1995 negli altri casi.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati a
tali Organismi entro 10 giorni dalle elezioni, a pena di decadenza.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti le
procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza sono
le seguenti:
a) All'atto della indizione delle elezioni
per la costituzione della RSU, nonchè in occasione delle affissioni da
effettuarsi ai sensi dell'art. 7, parte II, dell'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993, i soggetti abilitati alla presentazione delle liste devono
specificare quali tra i candidati alla elezione della RSU assumono anche la
candidatura come rappresentanti per la sicurezza. E' data facoltà agli stessi
soggetti di candidare alla elezione del rappresentante per la sicurezza tutti i
candidati per l'elezione della RSU.
Tale indicazione deve essere ripetuta anche nella
scheda elettorale.
Costituita la RSU, se tra gli eletti vi sono
soggetti che si erano originariamente candidati anche come rappresentanti per la
sicurezza, si procede alla verifica del numero di preferenze espresse. La carica
di rappresentante per la sicurezza è assunta da coloro che hanno ricevuto il
maggior numero di preferenze.
Se tra i componenti la RSU non vi sono soggetti
che erano originariamente candidati anche come rappresentanti per la sicurezza
(o se non ve ne sono in numero sufficiente), si procede, per la copertura dei
posti vacanti, ad una elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio
segreto oppure mediante procedura di designazione, in occasione della prima
assemblea convocata dalla RSU ai sensi dell'art. 20 della L. 20 maggio 1970, n.
300.
L'elettorato passivo, in questa seconda fase, è
riservato ai componenti la RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le
elezioni delle R.S.U.
Il rappresentante per la sicurezza eventualmente
eletto ai sensi dei successivi punti b) e c) decade dal mandato ricevuto.
b)Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U.
ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali o il
Consiglio di fabbrica, per la designazione del rappresentante per la sicurezza
si applica la procedura che segue.
Entro 30 giorni dalla data del presente accordo
il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della
R.S.U. al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione
della prima assemblea dei lavoratori.
La procedura di cui al 2° e 3° paragrafo del
presente punto B sarà adottata, anche in caso di dimissioni dalla R.S.U. del
lavoratore che riveste l’incarico di R.L.S..
Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora
costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. o
il Consiglio di fabbrica delle organizzazioni sindacali aderenti alle
Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono
eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate
per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle
organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della R.S.U. il
rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova
elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono
le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo
di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in
azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda
al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende
con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei
rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale
(secondo quanto previsto dal punto 21 parte 2a dell'accordo interconfederale
sopra citato per la costituzione delle R.S.U.), che a sua volta ne dà
comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, al
Comitato paritetico di cui al presente articolo., ove costituito ed operante, o
all’Organismo paritetico territoriale di cui all’A.I. 22.6.1995 negli altri
casi.
4)
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza:
Per le visite ai luoghi di lavoro il
rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta delle ore di
permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione
unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero ad
addetto da questi incaricato, presente nell'unità produttiva.
Le visite avranno luogo nel rispetto delle
esigenze produttive e con le limitazioni previste dalle legge (es.: art. 339
D.P.R. 547/1955).
Le parti alla luce di quanto previsto in materia
di informazione/formazione per i lavoratori del D.Lgs. n. 626/94, hanno
provveduto ad individuare uno schema di programma di informazione/formazione,
riportato nel quadro sinottico allegato
(v. alleg. 6).
Resta inteso che i comitati paritetici
territoriali, ove costituiti ed operanti, potranno elaborare progetti formativi
per i dipendenti delle Aziende aderenti agli stessi, che tengano conto di
specifiche necessità non ricomprese nel programma richiamato.